Risoluzione n. 195/E del 30 luglio 2009 Agenzia delle Entrate

Si dell'Agenzia delle Entrate all'archiviazione ottica con modalità di conservazione sostitutiva per le sole fatture rilasciate da un unico fornitore in formato flusso elettronico e che non hanno i requisiti necessari per essere considerate fatture elettroniche, mancando firma digitale e riferimento temporale.

In sostanza l'adozione di archiviazione cartacea parallelamente all'archiviazione ottica sostitutiva non va in contrasto con il Dm 23 gennaio 2004 "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto".

Nel caso posto dall'istante, l'Agenzia delle Entrate, chiarisce che qualora non ci sia continuità è opportuno utilizzare diversi registri o due sotto-sezionali di un unico registro, in modo da tenere distinti i dati relativi alle due tipologie di archiviazione.

L'istante, al fine di velocizzare la procedura di archiviazione, chiede se sia possibile archiviare il file del documento fiscale direttamente dal programma utilizzato per la trasmissione, gestione e visualizzazione evitando di passare dalla stampa cartacea e scansione del documento.

L'Amministrazione conferma quanto chiesto dall'istante facendo riferimento alla precedente risoluzione n. 158/E del 15 giugno 2009 che conferma che l'acquisizione dell'immagine delle fattura da conservare può saltare le fasi di stampa e scansione a condizione che "l'immagine acquisita rispecchi in maniera fedele corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento", che rispecchi l'ordine cronologico e siano assicurate le funzioni logiche di ricerca ed estrazione.



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