Risoluzione n. 194/E del 30 luglio 2009 Agenzia delle Entrate
Le aziende che prestano assistenza fiscale in qualità di sostitutito d'imposta possono conservare le dichiarazioni in formato elettronico senza la firma digitale del contribuente.
L'istante ha chiesto se fosse possibile, per le copie informatizzate, non riprodurre la sottoscrizione del contribuente, obbligatoria sull'originale cartaceo.
L'agenzia delle Entrate con la risoluzione 194/E del 30 luglio 2009 ha condiviso la soluzione prospettata dall'istante ricordando altresì che il modello origina deve essere conservato dal sottoscrittore e non da chi è incaricato della trasmissione.
La copia conservata in formato digitale da parte di chi effettua la trasmissione può non contenere la firma del contribuente.
Il Dm 164/1999 detta le norme per l'assistenza fiscale operata dai CAF e dice che i sostituti d'imposta devono conservare copia delle dichiarazioni fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Pertanto la soluzione prospettata dall'istante è corretta e l'Amministrazione finanziaria ribadisce anche che non è necessaria la firma dal contribuente nel documento informatico.
