Circolare 22/D 26 Novembre 2009 - Agenzia delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane stabilisce le nuove procedure informatizzate per la presentazione delle dichiarazioni telematiche all'importazione (definitiva, perfezionamento attivo, reimportazione) in procedura di domiciliazionedando la facoltà agli operatori che utilizzano le procedure per lo sdoganamento telematico all'esportazione di utilizzare il Fascicolo Elettronico per la conservazione sostitutiva dei documenti doganali.

Per Dichiarazione Telematica si intende una dichiarazione doganale presentata mediante l'invio di un file al quale sia stato apposto, dal dichiarante, il relativo codice di autenticazione (firma digitale), secondo le modalità previste nel manuale per l'utente del servizio telematico dell'Agenzia delle Dogane. In questa dichiarazione andranno riportati tutti i dati, attestazioni e annotazioni utilizzando le codifiche in uso per la compilazione del DAU.

Una volta inviata la dichiarazione telematica l'Agenzia delle Dogane risponderà entro 5 minuti con l'esito di svincolo (la merce può quindi procedere) o non svincolabile (la merce è soggetta a controllo).

La novità importante all'interno della circolare è rappresentata dal Fascicolo Elettronico.

Si applica alle dichiarazioni telematiche di importazione e di esportazione. Il fascicolo elettronico deve essere identificabile tramite gli estremi di registrazione della dichiarazione, contiene l'immagine elettronica del DAU e dei documenti a corredo della dichiarazione (secondo le regole Codice amministrazione digitale CNIPA 11/04 e art. 2215 bis codice civile).



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